In sintesi
Il TD19 si usa quando compri beni che si trovano già in Italia da un venditore estero senza stabile organizzazione nel territorio: l'IVA la assolvi tu, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del DPR 633/1972. Con un venditore UE il TD19 integra la fattura ricevuta, con un venditore extra UE è un'autofattura. Si usa anche per i beni da San Marino fatturati senza IVA. Se la merce arriva da un altro Paese UE, il codice è TD18.
Che cos'è il TD19
Il TD19 è il TipoDocumento che il Sistema di Interscambio riserva all'«integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 DPR 633/72». Copre un caso preciso: un venditore non residente, senza stabile organizzazione in Italia, ti vende beni che si trovano già in Italia al momento della vendita.
Non è un'importazione e non è un acquisto intracomunitario, perché la merce non attraversa nessun confine. Il venditore indica l'imponibile ma non l'imposta: per lui l'operazione è non soggetta, in Italia è imponibile, e l'IVA la assolvi tu in inversione contabile. È la descrizione della guida dell'Agenzia delle Entrate alla compilazione delle fatture elettroniche, versione 1.10 di aprile 2025.
Quando si usa il TD19
- Merce nel magazzino italiano di un venditore estero. Un fornitore francese o statunitense tiene le scorte in un deposito logistico in Italia e te le vende da lì: TD19. È la situazione tipica di chi compra tramite marketplace con magazzini sul territorio.
- Beni da San Marino con fattura senza IVA. Qui il TD19 è obbligatorio: l'Agenzia lo ha chiarito con la circolare 26/E del 2022, per integrare la fattura del cedente sammarinese. Se invece ricevi una fattura cartacea con l'IVA già addebitata, il documento da trasmettere è il TD28.
- Beni dalla Città del Vaticano. Il TD19 si può usare per l'autofattura.
- Depositi IVA. Beni già in Italia comprati da un non residente e introdotti in un deposito IVA, oppure beni che stanno già dentro il deposito: TD19 con natura N3.6.
Quando non si usa
| Situazione | Codice o adempimento |
|---|---|
| Beni spediti da un altro Paese UE verso l'Italia | TD18 |
| Beni importati da un Paese extra UE | IVA pagata in dogana, nessuna autofattura |
| Servizi da un fornitore estero | TD17 |
| Venditore estero che vende tramite una stabile organizzazione in Italia | Fattura italiana con IVA, nessuna inversione contabile |
L'ultima riga è quella che sfugge più spesso. Per l'articolo 17, quarto comma, del DPR 633/1972 il reverse charge non si applica, e il TD19 non va usato, quando la cessione è effettuata dal non residente tramite una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Integrazione o autofattura: dipende da chi vende
Lo stesso codice ha due valori diversi, e la differenza decide la data del documento.
| Venditore | Il TD19 è | Data del documento (campo 2.1.1.3) |
|---|---|---|
| UE | Integrazione della fattura ricevuta | Data di ricezione, o una data dello stesso mese |
| San Marino | Integrazione della fattura ricevuta | Data di ricezione, o una data dello stesso mese |
| Extra UE | Autofattura | Data di effettuazione dell'operazione |
| Città del Vaticano | Autofattura | Data di effettuazione dell'operazione |
Con un venditore extra UE il TD19 prende il posto di una fattura che non esiste: la circolare 26/E lo considera un'autofattura ad ogni effetto, con gli obblighi di conservazione che ne seguono. Con un venditore UE, invece, il TD19 integra la fattura ricevuta senza sostituirla, e l'originale va conservato.
Il venditore ha una partita IVA italiana
Capita spesso: il fornitore estero stampa in fattura una partita IVA italiana, aperta tramite un rappresentante fiscale o con identificazione diretta. Per l'Agenzia quel documento non ha rilevanza ai fini IVA (risoluzione 89/E del 2010), e il TD19 si trasmette lo stesso indicando nel cedente l'identificativo estero del venditore: come autofattura se è extra UE, come integrazione se è UE.
Mettere la partita IVA italiana del venditore nel blocco del cedente porta dritto a uno scarto. Su TD17, TD18 e TD19 il SdI non ammette IdPaese IT per il cedente: è il codice 00473.
Le scadenze
Due termini, da tenere distinti.
- La trasmissione al SdI, cioè l'ex esterometro: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento o di effettuazione dell'operazione, come prevede l'articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015.
- L'emissione e la registrazione: la circolare 26/E chiarisce che il termine dell'esterometro non ha modificato quelli di emissione e registrazione delle fatture, né la liquidazione dell'IVA.
Refattura mette la scadenza secondo il venditore, come la data del documento:
- Venditore extra UE o della Città del Vaticano: il TD19 è un'autofattura, da emettere entro dodici giorni dall'effettuazione (articolo 21, comma 4, del DPR 633/1972). È il termine più stretto, quindi rispetta anche quello di trasmissione.
- Venditore UE o di San Marino: il TD19 integra la fattura ricevuta, e la scadenza è il 15 del mese successivo alla ricezione.
Un consiglio dell'Agenzia: se usi le bozze dei registri IVA precompilati, trasmetti il TD19 entro la fine del mese indicato nel campo Data.
Come si compila
- CedentePrestatore: il venditore estero, con il suo paese di residenza e il suo identificativo estero.
- CessionarioCommittente: tu, che integri la fattura o emetti l'autofattura. Il cedente resta il venditore: mettere te stesso da entrambe le parti è lo scarto 00471.
- Data: secondo la tabella qui sopra.
- Importi: l'imponibile della fattura e l'imposta calcolata da te, oppure la natura se l'operazione non è imponibile, per esempio N3.5 per gli acquisti con dichiarazione d'intento e N3.6 per i depositi IVA.
- DatiFattureCollegate (2.1.6): numero e data della fattura del venditore e, se disponibile, il suo IdSdI.
- Numero: l'Agenzia consiglia una numerazione progressiva dedicata.
Per correggere un TD19 già trasmesso si invia un altro TD19 con gli importi in positivo o in negativo, indicando in 2.1.6 la nota di variazione del venditore oppure numero, data e IdSdI della comunicazione sbagliata.
Un esempio
Un'azienda di Bologna compra 40 scaffali da un fornitore tedesco che li tiene in un deposito logistico a Verona. La merce viene consegnata il 3 marzo; la fattura, di 2.000 euro senza IVA, arriva il 10 marzo.
- Beni già in Italia, venditore UE senza stabile organizzazione: TD19 come integrazione.
- Imponibile 2.000 euro, IVA al 22 per cento 440 euro.
- Data del documento: 10 marzo, il giorno di ricezione.
- In 2.1.6: numero e data della fattura tedesca.
- Trasmissione al SdI entro il 15 aprile: è la scadenza che mette Refattura.
Lo stesso acquisto da un venditore statunitense con le scorte a Verona sarebbe un TD19 con valore di autofattura: data del documento 3 marzo, il giorno della consegna, ed emissione entro il 15 marzo.
Gli errori più frequenti
TD18 al posto del TD19. La fattura arriva da un fornitore UE e si dà per scontato il TD18, ma la merce partiva da un deposito italiano. Il dettaglio che risolve è il luogo di partenza, spesso scritto nei documenti di trasporto. Il confronto completo fra i tre codici è in TD17, TD18 o TD19.
TD19 su beni importati. Se la merce è passata dalla dogana, l'IVA è già stata pagata con la bolletta doganale: un TD19 la duplicherebbe.
TD19 trasmesso in ritardo. Si regolarizza con il ravvedimento, e prima lo fai meno costa: i conti sono nella guida al ravvedimento operoso dell'autofattura.
Come lo gestisce Refattura
Refattura legge dalla fattura da dove parte la merce. Partenza dall'Italia porta al TD19, da un altro Paese UE al TD18, da fuori UE a nessuna autofattura, perché l'IVA è già stata pagata in dogana. Quando il documento non lo dice, la revisione te lo chiede invece di scegliere al posto tuo: la regola che decide il codice è descritta nelle regole fiscali, non la sceglie l'AI.
Con un fornitore di San Marino conta la fattura: senza IVA i beni vanno al TD19, con l'IVA già addebitata la fattura si ferma con il motivo, perché il TD19 non serve. La data del documento e la scadenza seguono il paese del venditore, come spiegato qui sopra.
Domande frequenti
Il venditore estero ha una partita IVA italiana: serve comunque il TD19?
Sì, se la partita IVA italiana è aperta tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta: per l'Agenzia delle Entrate quella fattura non ha rilevanza ai fini IVA. Il TD19 si trasmette indicando l'identificativo estero del venditore, come integrazione se è UE e come autofattura se è extra UE.
Per i beni comprati da San Marino si usa il TD19?
Sì, quando la fattura del cedente sammarinese arriva senza IVA, elettronica o cartacea: il TD19 la integra con l'imposta. Se invece ricevi una fattura cartacea sammarinese con l'IVA già addebitata, il documento da trasmettere è il TD28.
Entro quando va trasmesso il TD19?
La trasmissione al SdI va fatta entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento o di effettuazione dell'operazione. Con un venditore extra UE il TD19 è un'autofattura e va emessa entro dodici giorni dall'effettuazione: Refattura mette in scadenza quella data. Con un venditore UE o di San Marino conta la ricezione, e la scadenza è il 15 del mese successivo.
Che differenza c’è tra TD18 e TD19?
Il luogo da cui parte la merce. TD18 se i beni arrivano da un altro Paese UE, TD19 se al momento della vendita erano già in Italia, per esempio nel magazzino italiano del venditore. I beni che arrivano da fuori UE passano dalla dogana e non richiedono né l'uno né l'altro.