In sintesi
Il Testo unico IVA è il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10: si applica dal 1° gennaio 2027 e abroga gran parte del DPR 633/1972. Per autofatture e reverse charge le regole restano quelle del 2026, cambiano gli articoli: il 17 del DPR 633 diventa il 64, il 7-ter diventa il 17, gli articoli 46 e 47 del DL 331/1993 diventano il 97 e il 98, l'esterometro passa all'articolo 77, comma 4.
Che cos'è il Testo unico IVA
Il Testo unico IVA è il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 della Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026. Attua la delega fiscale, che all'articolo 21 della legge 111/2023 chiede di riordinare le norme tributarie in testi unici: raccoglie in 171 articoli la disciplina dell'IVA, finora divisa fra il DPR 633/1972, il DL 331/1993 sugli scambi intracomunitari, il D.Lgs. 127/2015 sulla fattura elettronica e decine di leggi minori.
Il decreto è in vigore dal 31 gennaio 2026, ma le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2027 (articolo 171). Dalla stessa data l'articolo 170 abroga le norme riordinate, fra cui gli articoli da 1 a 17 e da 17-ter a 27 del DPR 633/1972, gli articoli da 37 a 52 del DL 331/1993 e l'articolo 1 del D.Lgs. 127/2015. Fino al 31 dicembre 2026 si applicano le norme di sempre.
Per autofatture e reverse charge cambiano i numeri
Il testo unico riordina, non riscrive. Messe a confronto sul testo ufficiale, le norme che reggono TD17, TD18, TD19 e la comunicazione delle operazioni con l'estero dicono le stesse cose: stessi obblighi, stessi termini, stesse soglie. Cambiano i numeri degli articoli e i rinvii interni, più due parole: «intraunionale» al posto di «intracomunitario» e «dichiarazione doganale» al posto di «bolletta doganale».
Ogni articolo del testo unico riporta fra parentesi, sotto il titolo, le norme da cui proviene. L'articolo 64, Debitore d'imposta, si apre con «articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633». È il modo più rapido per ritrovare una norma: si parte dal vecchio articolo e si cerca quale articolo del testo unico lo richiama.
La tabella di corrispondenza
Le norme che riguardano autofatture, reverse charge ed esterometro, lette sul testo pubblicato su Normattiva. Dove la tabella indica un comma, il contenuto del comma è lo stesso.
| Fino al 31 dicembre 2026 | Dal 2027, Testo unico IVA | Cosa regola |
|---|---|---|
| Art. 7-ter DPR 633/1972 | Art. 17 | Servizi resi a soggetti passivi stabiliti in Italia: effettuati in Italia |
| Art. 7-quater DPR 633/1972 | Art. 18 | Servizi su immobili, trasporto passeggeri, ristorazione, noleggi a breve |
| Artt. da 7 a 7-octies DPR 633/1972 | Artt. 2, 15, 17, 18, 19, 20, 22 e 23 | Territorialità, richiamata dall'esclusione degli acquisti fino a 5.000 euro |
| Art. 6, sesto comma, DPR 633/1972 | Art. 24, comma 6 | Quando è effettuato un servizio scambiato con l'estero |
| Art. 13, comma 4, DPR 633/1972 | Art. 27, comma 4 | Cambio delle fatture in valuta estera |
| Art. 17, secondo comma, DPR 633/1972 | Art. 64, comma 2 | Reverse charge sugli acquisti da non residenti (TD17 e TD19) |
| Art. 17, terzo comma, DPR 633/1972 | Art. 64, comma 3 | Rappresentante fiscale e identificazione diretta del non residente |
| Art. 17, quarto comma, DPR 633/1972 | Art. 64, comma 4 | Stabile organizzazione in Italia: niente reverse charge |
| Art. 17, sesto comma, DPR 633/1972 | Art. 64, comma 6 | Reverse charge interno: edilizia, pulizie, fabbricati, elettronica, energia |
| Art. 21, comma 4, DPR 633/1972 | Art. 72, comma 4 | Fattura entro dodici giorni dall'effettuazione |
| Art. 21, comma 5, DPR 633/1972 | Art. 72, comma 5 | Fattura del committente in unico esemplare |
| Art. 21, comma 6-bis, DPR 633/1972 | Art. 72, comma 7 | «Inversione contabile» e «operazione non soggetta» sulle vendite all'estero |
| Art. 21, comma 6-ter, DPR 633/1972 | Art. 72, comma 8 | Annotazione «autofatturazione» |
| Art. 35-ter DPR 633/1972 | Art. 70 | Identificazione diretta ai fini IVA del soggetto non residente |
| Art. 46 DL 331/1993 | Art. 97 | Integrazione della fattura di acquisto intracomunitario (TD18) |
| Art. 47 DL 331/1993 | Art. 98 | Registrazione degli acquisti intracomunitari |
| Art. 50, comma 6, DL 331/1993 | Art. 101, comma 6 | Elenchi Intrastat |
| Art. 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015 | Art. 77, comma 3 | Obbligo di fattura elettronica tramite SdI |
| Art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 | Art. 77, comma 4 | Comunicazione delle operazioni con l'estero, l'ex esterometro |
Due rinvii confermano la tabella dall'interno. Il comma 2 dell'articolo 64, come il secondo comma dell'articolo 17, dice che con un fornitore stabilito in un altro Paese UE fatturazione e registrazione seguono «le disposizioni degli articoli 97 e 98», dove prima rinviava agli articoli 46 e 47 del DL 331/1993. E il comma 4 dell'articolo 77 esclude gli acquisti fino a 5.000 euro non rilevanti in Italia «ai sensi degli articoli 2, 15, 17, 18, 19, 20, 22 e 23», dove il comma 3-bis diceva «articoli da 7 a 7-octies».
Per l'esterometro il dettaglio è nella guida all'esterometro, che ha già una sezione sul 2027.
Un esempio: la stessa autofattura, due citazioni
Un'agenzia di Milano compra licenze software da un fornitore statunitense e a febbraio 2027 emette l'autofattura TD17. Il documento è lo stesso del 2026: tipo documento, data, imponibile, IVA al 22 per cento, trasmissione al SdI entro il 15 del mese successivo. Cambia il riferimento, per chi lo riporta in fattura o nei registri:
- 2026: inversione contabile ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del DPR 633/1972; servizio effettuato in Italia per l'articolo 7-ter.
- 2027: inversione contabile ai sensi dell'articolo 64, comma 2, del D.Lgs. 10/2026; servizio effettuato in Italia per l'articolo 17 dello stesso decreto.
Con un fornitore tedesco di macchinari, il TD18 integra la fattura ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del testo unico invece che dell'articolo 46, comma 1, del DL 331/1993, e si registra entro il 15 del mese successivo alla ricezione come prevede l'articolo 98, comma 1.
Le sanzioni: il testo unico delle sanzioni tributarie
Le sanzioni non stanno nel Testo unico IVA. Dal 1° gennaio 2027 si applica il testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 (articolo 102), che abroga per intero il D.Lgs. 471/1997 e gran parte del D.Lgs. 472/1997, compreso l'articolo 13 sul ravvedimento (articolo 101). Anche qui ogni articolo indica fra parentesi da dove viene, e gli importi sono gli stessi.
| Fino al 31 dicembre 2026 | Dal 2027, D.Lgs. 173/2024 | Cosa punisce |
|---|---|---|
| Art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. 471/1997 | Art. 31, comma 11 | Inversione contabile omessa: da 500 a 10.000 euro |
| Art. 6, comma 9-bis.1, D.Lgs. 471/1997 | Art. 31, comma 12 | IVA addebitata per errore dal fornitore invece del reverse charge |
| Art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. 471/1997 | Art. 36, comma 5 | Dati delle operazioni con l'estero omessi o errati: 2 euro, 400 al mese |
| Art. 13 D.Lgs. 471/1997 | Art. 38 | IVA non versata: 25 per cento dell'importo |
| Art. 13 D.Lgs. 472/1997 | Art. 14 | Ravvedimento operoso |
Il ravvedimento conserva le stesse riduzioni con le lettere rinumerate: un nono del minimo entro novanta giorni passa dalla lettera a-bis) alla lettera b) del comma 1, un ottavo entro il termine della dichiarazione dalla lettera b) alla lettera c). La regola che per i tributi dell'Agenzia delle Entrate permette di ravvedersi anche dopo una verifica, il comma 1-ter dell'articolo 13, è il comma 2 dell'articolo 14. Conti ed esempi sono nella guida al ravvedimento operoso dell'autofattura.
Il forfettario: le regole nel testo unico delle imposte sui redditi
Neanche il regime forfettario sta nel Testo unico IVA. Dal 1° gennaio 2027 i commi da 54 a 89 dell'articolo 1 della legge 190/2014 sono abrogati dal testo unico delle imposte sui redditi, il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (articoli 376 e 377), e il regime passa al capo XXI di quel decreto. L'articolo 157 del Testo unico IVA vi rinvia.
Le regole IVA del vecchio comma 58 sono nell'articolo 234, comma 1: per le autofatture in reverse charge il forfettario versa l'IVA entro il 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre (lettera f) e non la detrae. Gli obblighi sono quelli di oggi, spiegati nella guida all'autofattura per forfettari.
Cosa non cambia
- I codici. TD17, TD18 e TD19, e i codici Natura, li definiscono le specifiche tecniche della fattura elettronica, non il testo unico. Lo schema in vigore, versione 1.2.3, descrive ancora il TD19 come «Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72» e la natura N2.1 come «Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72».
- Le scadenze. Trasmissione al SdI entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento o di effettuazione dell'operazione, dodici giorni per emettere la fattura, il 15 del mese successivo per registrare la fattura di acquisto intracomunitario.
- La soglia. Gli acquisti non rilevanti in Italia fino a 5.000 euro per singola operazione restano esclusi dalla comunicazione.
- Le annotazioni. Sulle vendite a clienti esteri l'obbligo è scrivere «inversione contabile» o «operazione non soggetta»; la norma si aggiunge come «eventuale specificazione», con le stesse parole nell'articolo 72, comma 7.
Cosa aggiornare a gennaio
- Le descrizioni delle aliquote nel gestionale. Chi chiama l'aliquota zero «Non soggetta art. 7-ter DPR 633/72» può rinominarla con l'articolo 17 del D.Lgs. 10/2026, e allo stesso modo le esenzioni dell'articolo 10, che diventa l'articolo 37.
- I modelli. Note in fattura, lettere ai clienti, procedure interne e check list dello studio che citano gli articoli del DPR 633/1972, del DL 331/1993 o del D.Lgs. 471/1997.
Le differenze fra i tre codici, che il testo unico lascia invariate, sono in TD17, TD18 o TD19; il meccanismo generale è nella guida al reverse charge IVA.
Come lo gestisce Refattura
Il codice di ogni autofattura lo decide un albero di regole sul paese del fornitore, su beni o servizi e sul luogo di partenza della merce, descritto nelle regole fiscali: il testo unico non cambia nessuna di quelle condizioni. Le scadenze, calcolate fattura per fattura, seguono gli stessi termini nel 2027.
La descrizione dell'aliquota delle autofatture è un testo tuo: si imposta nella tab Fatture in Cloud delle impostazioni, anche separata fra fornitori UE ed extra UE. Se a gennaio rinomini l'aliquota nel gestionale con il nuovo articolo, aggiorna anche quella.
Le prime tre autofatture sono gratuite e non serve la carta di credito: prova Refattura sulle fatture estere di questo mese.
Domande frequenti
Da quando si applica il nuovo Testo unico IVA?
Dal 1° gennaio 2027, come stabilisce l'articolo 171 del D.Lgs. 10/2026. Il decreto è in vigore dal 31 gennaio 2026, ma fino al 31 dicembre 2026 si applicano il DPR 633/1972 e le altre norme che il testo unico riordina.
Con il Testo unico IVA cambiano TD17, TD18 e TD19?
Il testo unico non li tocca: i codici TipoDocumento li definiscono le specifiche tecniche della fattura elettronica dell'Agenzia delle Entrate. Cambia la norma da citare: per TD17 e TD19 l'articolo 64, comma 2, del testo unico al posto dell'articolo 17, secondo comma, del DPR 633/1972; per il TD18 gli articoli 97 e 98 al posto degli articoli 46 e 47 del DL 331/1993.
L'articolo 17 del DPR 633/1972 che numero prende nel testo unico?
Diventa l'articolo 64, Debitore d'imposta, con la stessa numerazione dei commi: il secondo comma, sul reverse charge per gli acquisti da soggetti non residenti, è il comma 2; il quarto, sulla stabile organizzazione, è il comma 4; il sesto, sul reverse charge interno, è il comma 6, con le lettere rinumerate da a) a i).
Nel 2027 cambiano le scadenze dell'esterometro e delle autofatture?
No. L'articolo 77, comma 4, del testo unico riprende i termini del comma 3-bis del D.Lgs. 127/2015: il 15 del mese successivo per gli acquisti, i termini di emissione della fattura per le vendite, l'esclusione degli acquisti non rilevanti in Italia fino a 5.000 euro. Resta anche il termine di dodici giorni per emettere la fattura, ora nell'articolo 72, comma 4.
Dove vanno le sanzioni del D.Lgs. 471/1997 dal 2027?
Nel Testo unico delle sanzioni tributarie, il D.Lgs. 173/2024, che si applica dal 1° gennaio 2027 e abroga il D.Lgs. 471/1997. L'inversione contabile omessa passa all'articolo 31, comma 11, la sanzione sui dati delle operazioni con l'estero all'articolo 36, comma 5, il ravvedimento operoso all'articolo 14.