Usiamo cookie tecnici, necessari al funzionamento del sito. Se accetti, anche Google Analytics, per statistiche aggregate sulle visite: niente pubblicità. Dettagli nell'informativa sui cookie.

Normativa9 min di lettura

Esterometro 2026: esiste ancora? Cosa trasmettere e quando

Niente più file trimestrale: dal luglio 2022 i dati delle operazioni con l'estero viaggiano sul SdI, un documento per operazione. Cosa trasmettere per acquisti e vendite, entro quando, cosa è escluso, cosa rischi e cosa cambia nel 2027.

Team Refattura

Redazione fiscale Refattura

Aggiornato il

In sintesi

L'esterometro come comunicazione trimestrale non esiste più per le operazioni dal 1° luglio 2022. L'obbligo di trasmettere i dati delle operazioni con l'estero è rimasto, ma passa dal Sistema di Interscambio nel formato della fattura elettronica: per gli acquisti con TD17, TD18 o TD19 entro il 15 del mese successivo a ricezione o effettuazione, per le vendite con la fattura elettronica con codice destinatario XXXXXXX, nei termini di emissione della fattura.

L'esterometro esiste ancora?

Come comunicazione a sé, no. Fino al 30 giugno 2022 i dati delle operazioni con soggetti esteri si mandavano all'Agenzia delle Entrate con un file riepilogativo trimestrale: l'esterometro. Per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 quel file non si usa più. I dati viaggiano sul Sistema di Interscambio, nel formato della fattura elettronica, un documento per ogni operazione.

L'obbligo, invece, c'è ancora. Lo prevede l'articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015: chi è tenuto alla fattura elettronica trasmette i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia e ricevute da loro. Per questo la guida dell'Agenzia delle Entrate alla compilazione delle fatture elettroniche, versione 1.10, chiama ancora i TD17, TD18 e TD19 «comunicazione da esterometro», e riserva il nome di vecchio esterometro al file di prima.

"Esterometro abolito" è quindi vero a metà: è sparito il file trimestrale, non la comunicazione. Chi cerca la scadenza di fine aprile, luglio, ottobre o gennaio sta cercando un adempimento che non c'è più.

Come si è arrivati al SdI

Il percorso lo ricostruisce l'Agenzia delle Entrate nelle motivazioni del provvedimento n. 374343 del 23 dicembre 2021.

  • Fino al 30 giugno 2022 le strade erano due. Un file trimestrale con i dati di tutte le operazioni con l'estero, da inviare entro la fine del mese successivo al trimestre. Oppure, per ogni vendita, una fattura elettronica inviata al SdI con il codice destinatario convenzionale XXXXXXX.
  • La legge di bilancio 2021 (legge 178/2020, articolo 1, comma 1103) ha stabilito che i dati si trasmettono solo tramite SdI, nel formato della fattura elettronica, con termini diversi per vendite e acquisti. La partenza era il 1° gennaio 2022.
  • La legge 215/2021, che ha convertito il DL 146/2021, ha spostato la partenza alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022.
  • Il DL 73/2022, all'articolo 12, ha riscritto il comma 3-bis aggiungendo l'esclusione degli acquisti non rilevanti in Italia fino a 5.000 euro. Il decreto è in vigore dal 22 giugno 2022.

Gli acquisti dall'estero: TD17, TD18 e TD19

Il lato acquisti riguarda quasi tutte le partite IVA: abbonamenti software, pubblicità online, merce da un fornitore europeo. Quando il fornitore estero ti fattura senza IVA, l'imposta la assolvi tu in inversione contabile, e il documento con cui lo fai è anche la comunicazione dell'operazione con l'estero. Per la guida dell'Agenzia, trasmettere il TD17 al SdI consente «anche di adempiere all'obbligo d'integrazione/autofattura». Un invio, due adempimenti.

Il codice dipende da cosa compri e da dove arriva:

  • TD17 per i servizi da un fornitore estero, UE o extra UE: autofattura TD17.
  • TD18 per i beni spediti da un altro Paese UE verso l'Italia: autofattura TD18.
  • TD19 per i beni che si trovano già in Italia, venduti da un fornitore estero senza stabile organizzazione: autofattura TD19.

Se il dubbio è fra i tre, l'albero decisionale è in TD17, TD18 o TD19: come scegliere. Se ti chiedi se la fattura senza IVA sia giusta, la risposta è in fattura estera senza IVA.

La scadenza è la lettera b) del comma 3-bis: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento o di effettuazione dell'operazione.

  • Con un fornitore UE il documento integra la fattura ricevuta, e conta la ricezione.
  • Con un fornitore extra UE è un'autofattura, e conta l'effettuazione.
  • Il TD19 di un venditore extra UE è un'autofattura da emettere entro dodici giorni dall'effettuazione, per l'articolo 21, comma 4, del DPR 633/1972: dei due termini è il più stretto.

Un esempio: la fattura di marzo di un software irlandese, ricevuta il 3 marzo, va trasmessa con un TD17 entro il 15 aprile.

Le vendite all'estero: la fattura con codice XXXXXXX

Per le operazioni attive vale la lettera a) del comma 3-bis: i dati si trasmettono «entro i termini di emissione delle fatture». Per una fattura immediata significa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione (articolo 21, comma 4, del DPR 633/1972), salvo le deroghe dello stesso articolo, come la fattura differita.

Il documento è la fattura elettronica che emetti al cliente estero, inviata al SdI con i dati indicati nelle FAQ dell'Agenzia delle Entrate:

  • nel campo Codice destinatario i sette caratteri XXXXXXX;
  • nell'IdPaese del cliente il codice del Paese estero, diverso da IT;
  • nell'IdCodice un identificativo del cliente, fino a 28 caratteri, su cui il SdI non fa controlli di validità.

Vale per clienti UE ed extra UE, imprese e consumatori.

Le operazioni escluse

Il comma 3-bis esclude tre casi.

  1. Operazioni con bolletta doganale. È il caso delle importazioni, per cui l'IVA si paga in dogana. Il provvedimento dell'Agenzia rende la comunicazione facoltativa. Per la merce comprata fuori UE e sdoganata, quindi, non c'è un TD da trasmettere.
  2. Operazioni già documentate con fattura elettronica. Se per l'operazione una fattura elettronica è già passata dal SdI, emessa o ricevuta, i dati sono già arrivati all'Agenzia.
  3. Acquisti non rilevanti in Italia fino a 5.000 euro. Beni e servizi che per gli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/1972 non sono territorialmente rilevanti in Italia, purché la singola operazione non superi 5.000 euro. L'albergo di una trasferta all'estero è l'esempio tipico: per l'articolo 7-quater l'alloggio si considera reso dove si trova l'immobile. Sopra i 5.000 euro l'acquisto va comunicato con un TD17 o un TD19 con natura N2.2, come chiede la guida.

Riepilogo: operazione, documento, scadenza

OperazioneDocumento al SdIScadenza
Servizi da fornitore UETD17, integrazione15 del mese successivo alla ricezione
Servizi da fornitore extra UETD17, autofattura15 del mese successivo all'effettuazione
Beni spediti da un altro Paese UETD18, integrazione15 del mese successivo alla ricezione
Beni già in Italia, venditore UETD19, integrazione15 del mese successivo alla ricezione
Beni già in Italia, venditore extra UETD19, autofatturaEmissione entro 12 giorni dall'effettuazione
Beni importati con bolletta doganaleNessuno, l'IVA si paga in doganaComunicazione facoltativa
Acquisti non rilevanti in Italia fino a 5.000 euroNessunoEsclusi dalla comunicazione
Acquisti non rilevanti in Italia oltre 5.000 euroTD17 o TD19 con natura N2.215 del mese successivo a ricezione o effettuazione
Vendite a clienti esteriFattura elettronica con codice destinatario XXXXXXXTermini di emissione della fattura

Esterometro e Intrastat: due adempimenti diversi

Il passaggio al SdI non ha toccato gli elenchi Intrastat. Sono un'altra cosa: elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari, previsti dall'articolo 50, comma 6, del DL 331/1993, che si presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche a fini statistici. Riguardano solo gli scambi con soggetti di altri Paesi UE, mentre la comunicazione via SdI copre anche le operazioni extra UE.

Le FAQ dell'Agenzia delle Entrate lo chiariscono a proposito delle vendite: la fattura con codice XXXXXXX evita la comunicazione esterometro per quella fattura, ma non i modelli INTRA. Per gli acquisti, l'obbligo Intrastat riguarda solo chi supera le soglie fissate dai provvedimenti di semplificazione. Il TD17 o il TD18, invece, si trasmette per ogni fattura, qualunque sia l'importo.

I forfettari

Anche il forfettario trasmette. Il DL 36/2022, all'articolo 18, ha esteso la fattura elettronica ai forfettari in due tempi: dal 1° luglio 2022 per chi superava 25.000 euro di ricavi o compensi, dal 1° gennaio 2024 per tutti gli altri. E il comma 3-bis si applica proprio ai soggetti tenuti alla fattura elettronica.

Sugli acquisti in reverse charge il forfettario è debitore dell'imposta come tutti: integra la fattura, trasmette il TD17, il TD18 o il TD19 e versa l'IVA, che per l'articolo 1, comma 58, della legge 190/2014 non può detrarre. Conti ed esempi sono nella guida all'autofattura per forfettari. Per le vendite a clienti esteri vale la regola generale: fattura elettronica con codice XXXXXXX.

Sanzioni e ravvedimento

Omettere o sbagliare la trasmissione ha una sanzione propria, nell'articolo 11, comma 2-quater, del D.Lgs. 471/1997. Per le operazioni dal 1° luglio 2022:

  • 2 euro per ciascuna fattura, fino a 400 euro al mese;
  • la metà, fino a 200 euro al mese, se la trasmissione corretta arriva entro i quindici giorni successivi alla scadenza.

Per le operazioni fino al 30 giugno 2022 la misura era trimestrale: 2 euro per fattura fino a 1.000 euro a trimestre, ridotta alla metà, fino a 500 euro, con la trasmissione entro quindici giorni. Se devi sistemare un periodo di quel tipo, la guida dell'Agenzia ricorda che i dati delle operazioni fino al 30 giugno 2022 si possono ancora trasmettere con il vecchio tracciato dell'esterometro.

Il ravvedimento operoso riduce la sanzione. Per le violazioni dal 1° settembre 2024 l'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 la porta a un nono del minimo entro 90 giorni e a un ottavo entro il termine della dichiarazione dell'anno. Per un documento trasmesso oltre i quindici giorni: 2 euro di sanzione piena, 0,22 euro entro 90 giorni, 0,25 euro entro la dichiarazione. Dieci autofatture in ritardo nello stesso mese fanno 20 euro di sanzione piena, 2,22 euro con il ravvedimento entro 90 giorni.

Sui TD17, TD18 e TD19 la sanzione sulla comunicazione è la più leggera. Un ritardo può toccare anche quella sull'inversione contabile omessa, da 500 a 10.000 euro, e, per chi versa l'IVA come il forfettario, quella sull'imposta non versata. Scaglioni, codici tributo e un caso svolto sono nella guida al ravvedimento operoso dell'autofattura; il quadro generale è in sanzioni per autofattura tardiva.

Un file scartato dal SdI non vale come trasmesso: se lo scarto arriva, la strada è in autofattura scartata dal SdI, e il codice di errore si legge nella tabella dei codici di scarto SdI. Prima dell'invio puoi controllare un file con il validatore XML.

Dal 2027: le regole nei testi unici

Per chi cerca l'esterometro del 2027: dal 1° gennaio cambiano i riferimenti normativi. Il Testo unico IVA, D.Lgs. 10/2026, si applica da quella data e abroga l'articolo 1 del D.Lgs. 127/2015, insieme a gran parte del DPR 633/1972. La comunicazione delle operazioni con l'estero passa all'articolo 77, comma 4, del testo unico, che riprende gli stessi termini: il 15 del mese successivo per gli acquisti, i termini di emissione della fattura per le vendite, l'esclusione degli acquisti non rilevanti fino a 5.000 euro.

Anche la sanzione cambia sede. Dal 1° gennaio 2027 l'articolo 11 del D.Lgs. 471/1997 è abrogato, e la stessa misura, 2 euro per fattura fino a 400 euro al mese, sta nell'articolo 36, comma 5, del Testo unico delle sanzioni tributarie, D.Lgs. 173/2024.

Come lo gestisce Refattura

Refattura si occupa del lato acquisti, quello dei TD17, TD18 e TD19. Carichi i PDF delle fatture estere e l'AI ne estrae i fatti: fornitore, paese, partite IVA, importi, beni o servizi, da dove parte la merce. Il codice non lo sceglie l'AI: lo decide un albero di regole descritto nelle regole fiscali, e quando il documento non basta la revisione ti fa una domanda invece di scegliere al posto tuo.

Dove un TD17, un TD18 o un TD19 sarebbe sbagliato, Refattura si ferma e ti dice perché: fornitore italiano, beni spediti da fuori UE e quindi passati in dogana, partita IVA italiana con IVA italiana in fattura, fattura di San Marino con l'IVA già addebitata.

La scadenza è calcolata fattura per fattura come prevede il comma 3-bis: il 15 del mese successivo alla ricezione con un fornitore UE, all'effettuazione con uno extra UE, e dodici giorni dall'effettuazione per il TD19 di un venditore extra UE. Se lo attivi nelle notifiche, il giorno 10 di ogni mese ricevi un promemoria via email per le fatture caricate e non ancora generate. L'autofattura nasce su Fatture in Cloud, da cui parte verso il SdI, oppure in XML per il tuo gestionale. Le fatture di vendita ai clienti esteri, quelle con codice XXXXXXX, le emetti come sempre dal tuo programma di fatturazione. Come fatturano i fornitori più comuni è nelle schede autofattura per fornitore.

Le prime tre autofatture sono gratuite e non serve la carta di credito: trasmetti con Refattura le fatture estere di questo mese.

Domande frequenti

L'esterometro esiste ancora nel 2026?

Non come comunicazione separata. Per le operazioni dal 1° luglio 2022 il file trimestrale è stato sostituito dalla trasmissione al SdI, nel formato della fattura elettronica, un documento per ogni operazione. L'obbligo di comunicare i dati delle operazioni con l'estero resta, ed è previsto dall'articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015.

Cosa ha sostituito l'esterometro?

Per gli acquisti, l'integrazione o l'autofattura elettronica trasmessa al SdI: TD17 per i servizi, TD18 per i beni spediti da un altro Paese UE, TD19 per i beni già in Italia. Per le vendite, la fattura elettronica con codice destinatario XXXXXXX. Lo stesso documento vale ai fini IVA e come comunicazione.

Entro quando vanno trasmessi i dati delle operazioni con l'estero?

Per gli acquisti, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento o di effettuazione dell'operazione. Per le vendite a clienti esteri, entro i termini di emissione della fattura. Le vecchie scadenze trimestrali di fine aprile, luglio, ottobre e gennaio non valgono più.

I forfettari devono trasmettere i dati delle operazioni con l'estero?

Sì. Dal 1° gennaio 2024 la fattura elettronica è obbligatoria anche per loro, e con essa la trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero. Sugli acquisti in reverse charge il forfettario trasmette il TD17, il TD18 o il TD19 e versa l'IVA, che non può detrarre.

Esterometro e Intrastat sono la stessa cosa?

No. Gli elenchi Intrastat riguardano solo gli scambi con altri Paesi UE, si presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e servono anche a fini statistici. La trasmissione al SdI non li sostituisce, come chiariscono le FAQ dell'Agenzia delle Entrate.

Cosa cambia per l'esterometro nel 2027?

Dal 1° gennaio 2027 le regole passano nei testi unici: l'obbligo nell'articolo 77, comma 4, del Testo unico IVA (D.Lgs. 10/2026), la sanzione nell'articolo 36, comma 5, del D.Lgs. 173/2024. I due testi riprendono gli stessi termini, la stessa soglia di 5.000 euro e gli stessi importi.

Fonti

  • esterometro
  • TD17
  • TD18
  • TD19
  • scadenze
  • sanzioni

Articoli correlati